Assegno divorzile: cos'è, quando spetta e quando non è dovuto

L’assegno divorzile rappresenta uno degli istituti più dibattuti del diritto di famiglia italiano. Non si tratta di un semplice strumento di sostegno economico, ma di un meccanismo giuridico complesso che negli anni è stato reinterpretato più volte dalla giurisprudenza.
La sua funzione, oggi, non si limita ad assicurare un reddito minimo all’ex coniuge economicamente più debole, ma si estende a riconoscere e compensare i sacrifici e i contributi che uno dei due partner ha sostenuto durante la vita matrimoniale.
In questa guida analizzeremo nel dettaglio cos’è l’assegno divorzile, quali sono i presupposti per ottenerlo, come funziona il calcolo, quando non è dovuto e quali novità giurisprudenziali e fiscali lo riguardano.
Indice dei contenuti
- Cos’è l’assegno divorzile e quali funzioni svolge
- Presupposti per ottenere l’assegno divorzile
- Il ruolo del “tenore di vita”
- Calcolo e modalità di corresponsione dell'assegno divorzile
- Quando l’assegno divorzile non è dovuto o cessa
- Revisione, revoca e mancato pagamento dell'assegno divorzile
- Aspetti fiscali e diritti collegati
- Implicazioni pratiche per i coniugi
Cos’è l’assegno divorzile e quali funzioni svolge
L’assegno divorzile nasce con la legge n. 898 del 1970, che ha introdotto il divorzio in Italia.
A differenza dell’assegno di mantenimento, previsto durante la fase di separazione, questo istituto si applica dopo la cessazione definitiva del matrimonio.
Natura e finalità
La Corte di Cassazione, soprattutto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018, ha chiarito che l’assegno divorzile non serve a riprodurre il tenore di vita matrimoniale, ma a garantire al coniuge più debole:
-
una funzione assistenziale, ossia il diritto a un’esistenza dignitosa;
-
una funzione compensativa, per riconoscere il contributo dato alla famiglia e al patrimonio comune;
-
una funzione perequativa, volta a riequilibrare le differenze economiche create dalle scelte condivise nel matrimonio.
Differenza con l’assegno di mantenimento
Per quanto riguarda la differenza tra assegno divorzile e di mantenimento, mentre l’assegno di mantenimento mira a conservare, durante la separazione, lo stesso stile di vita goduto dalla coppia, l’assegno divorzile si concentra sull’autosufficienza economica. Non è più un diritto automatico, ma una misura da valutare caso per caso, tenendo conto di elementi concreti come durata del matrimonio, età, salute e contributo alla vita familiare.
Presupposti per ottenere l’assegno divorzile
Il riconoscimento dell’assegno non è automatico: occorre dimostrare precise condizioni che la giurisprudenza ha affinato negli anni.
Inadeguatezza dei mezzi e impossibilità di procurarseli
Il primo requisito è che il richiedente non disponga di mezzi adeguati né sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive. Non significa dover essere privo di reddito, ma che le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire un sostentamento dignitoso.
Disparità economica significativa
Un altro presupposto è la presenza di una sperequazione rilevante tra gli ex coniugi. La semplice differenza di reddito non basta: occorre che lo squilibrio sia consistente e collegato alle scelte familiari compiute durante la convivenza.
Contributo alla vita familiare e sacrificio professionale
Il giudice valuta il ruolo svolto da ciascun coniuge nella gestione della famiglia, nella cura dei figli e nella creazione del patrimonio. Anche chi ha rinunciato a opportunità di carriera per dedicarsi alla casa può avere diritto all’assegno. È proprio il sacrificio delle aspettative professionali uno degli elementi centrali che la giurisprudenza considera.
Durata del matrimonio ed età del richiedente
La lunghezza del vincolo matrimoniale influisce sull’entità dell’assegno. Matrimoni lunghi rendono più evidente il contributo alla vita familiare, mentre quelli brevi, soprattutto tra persone giovani e in grado di lavorare, possono portare al diniego del diritto. Anche l’età e le condizioni di salute del richiedente incidono sulla possibilità di reinserimento lavorativo.
Il ruolo del “tenore di vita”
Il parametro del tenore di vita è stato oggetto di acceso dibattito.
Dalla sentenza “Grilli” al criterio composto
Nel 2017 la sentenza “Grilli” aveva escluso il riferimento al tenore di vita, limitando l’assegno al criterio dell’autosufficienza economica. Solo un anno dopo, però, le Sezioni Unite hanno corretto l’orientamento, stabilendo che il tenore di vita non è più il parametro esclusivo, ma rientra tra i criteri da considerare insieme ad altri. In pratica, il giudice valuta anche lo stile di vita passato, ma solo come parte di un quadro più ampio.
Calcolo e modalità di corresponsione dell'assegno divorzile
Non esiste una formula matematica universale per determinare l’assegno divorzile.
Valutazione equitativa del giudice
Il tribunale compie una valutazione comparativa dei redditi, dei patrimoni, del contributo familiare e del sacrificio professionale. L’importo viene fissato in modo equo, calibrando gli interessi di entrambe le parti.
Corresponsione periodica o una tantum
L’assegno può essere erogato in due modi:
-
periodico, solitamente mensile, con possibilità di adeguamento ISTAT;
-
una tantum, cioè in un’unica soluzione concordata, che estingue ogni obbligo futuro. In questo caso, il beneficiario non potrà più avanzare pretese né accedere a diritti come il TFR o la pensione di reversibilità.
Quando l’assegno divorzile non è dovuto o cessa
Il diritto all’assegno non è perpetuo. Esistono vari casi in cui non viene riconosciuto o può estinguersi.
Nuove nozze o convivenza stabile
Se il beneficiario contrae un nuovo matrimonio o instaura una convivenza stabile e duratura, il diritto cessa. Le nuove relazioni rendono superflua la funzione assistenziale dell’assegno.
Rinuncia o accordi economici
Il coniuge avente diritto può rinunciare volontariamente, spesso in cambio di una liquidazione una tantum più elevata.
Decesso o mutamento delle condizioni economiche
Con la morte del beneficiario o dell’obbligato l’assegno si estingue, salvo specifiche eccezioni legate allo stato di bisogno. Anche un miglioramento del reddito del beneficiario o un peggioramento significativo della situazione dell’obbligato possono portare a revisione o revoca.
Addebito della separazione e matrimonio breve
Un coniuge al quale sia stata addebitata la separazione non può richiedere l’assegno. Inoltre, nei matrimoni di breve durata senza sacrifici professionali documentati, prevale il principio di autoresponsabilità, e l’assegno non viene concesso.
Revisione, revoca e mancato pagamento dell'assegno divorzile
Il quadro patrimoniale degli ex coniugi può cambiare nel tempo, perciò la legge prevede la possibilità di rivedere o revocare l’assegno.
Revisione e revoca
Secondo l’art. 9 della legge 898/1970, l’assegno può essere modificato (aumento o riduzione) per giustificati motivi sopravvenuti. Nei casi più gravi, come nuove nozze o piena autosufficienza economica del beneficiario, si procede alla revoca totale.
Conseguenze del mancato pagamento
L’inadempimento comporta gravi ripercussioni: dal pignoramento dello stipendio o dei beni al sequestro patrimoniale, fino al rischio di sanzioni penali per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Aspetti fiscali e diritti collegati
L’assegno divorzile comporta conseguenze fiscali e diritti accessori che è utile conoscere.
Regime fiscale
-
L’assegno periodico è deducibile dall’erogante e tassabile per il beneficiario come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.
-
L’assegno una tantum, invece, non ha natura reddituale: non è deducibile per chi lo versa né tassabile per chi lo riceve.
TFR e pensione di reversibilità
Il coniuge titolare dell’assegno divorzile ha diritto a una quota del TFR (40%) maturato durante gli anni di matrimonio. Inoltre, può accedere alla pensione di reversibilità se titolare di un assegno periodico, a condizione di non essere passato a nuove nozze.
Implicazioni pratiche per i coniugi
Le recenti sentenze hanno reso l’assegno divorzile un istituto meno automatico e più personalizzato.
Valutazioni più complesse
Il giudice non si limita più a confrontare i redditi: valuta in profondità il contributo familiare, i sacrifici professionali, la durata del matrimonio e le prospettive di reinserimento.
Attenzione al principio di solidarietà
La funzione compensativa e perequativa richiama il principio costituzionale di solidarietà. L’assegno diventa quindi un riconoscimento del ruolo svolto dal coniuge nella costruzione della vita familiare, anche attraverso attività non remunerate come la cura domestica.
Conclusione
L’assegno divorzile in Italia non è più un semplice strumento di riequilibrio economico, ma un istituto che combina assistenza, compensazione e perequazione. Le novità giurisprudenziali degli ultimi anni lo hanno reso più aderente alla realtà dei casi concreti, affidando al giudice il compito di trovare un equilibrio equo e ragionato.
Chi affronta un divorzio deve sapere che l’attribuzione dell’assegno dipende da una pluralità di fattori: non basta dimostrare un reddito inferiore, ma occorre provare come le scelte familiari abbiano inciso sul proprio percorso professionale e patrimoniale.
Per questo, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista esperto in diritto di famiglia, in grado di orientarsi tra norme, prassi e interpretazioni giurisprudenziali in continua evoluzione.
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