Interrogatorio investigativo: cos’è, come funziona e quali diritti ti tutelano

L’interrogatorio investigativo è uno degli atti più fraintesi del processo penale. Non è soltanto un momento “a carico”, ma anche un mezzo di difesa che consente all’indagato di chiarire la propria posizione.
In questo articolo trovi un quadro completo e aggiornato. Continua a leggere!
Indice dei contenuti
- Cos'è un interrogatorio investigativo?
- Diritti, avvertimenti e limiti: l’ossatura dell’art. 64 c.p.p.
- Operatività: convocazione, verbalizzazione e registrazioni
- Interrogatorio di garanzia: tempi, finalità e strategia
- PM, GIP e polizia giudiziaria: chi fa cosa e con quali limiti
- Civile VS Penale: perché “interrogatorio” non significa sempre la stessa cosa
- Soggetti vulnerabili, minori e interprete: tutele rafforzate
- FAQ sull'interrogatorio investigativo
- Tecniche, psicologia e qualità della prova: cosa è lecito aspettarsi
- Differenze con l’esame in dibattimento: utilizzabilità e contestazioni
Cos'è un interrogatorio investigativo?
Con “interrogatorio investigativo” si indica l’atto attraverso cui il pubblico ministero — anche tramite delegata polizia giudiziaria — ascolta l’indagato durante le indagini preliminari per verificare gli indizi e acquisire elementi utili alla decisione sull’azione penale.
È distinto dall’interrogatorio di garanzia, che si svolge davanti al giudice per le indagini preliminari dopo l’applicazione di una misura cautelare ed è pensato per tutelare la persona ristretta, verificando la persistenza dei presupposti della misura.
Nel primo caso prevale la finalità investigativa; nel secondo la finalità garantista.
Cosa cambia rispetto alle sommarie informazioni
Non va confuso l’interrogatorio con la raccolta di sommarie informazioni.
Le sommarie informazioni ex art. 350 c.p.p. possono essere rese da persone informate sui fatti o dallo stesso indagato in stato di libertà; restano meno “stringenti” sul piano formale, ma se le informazioni sono assunte dall’indagato è necessaria la presenza del difensore con preavviso e invito a nominarlo, altrimenti l’atto è a rischio di inutilizzabilità.
Nell’interrogatorio investigativo, invece, gli avvertimenti dell’art. 64 c.p.p. sono imprescindibili e l’atto ha una maggiore utilizzabilità processuale.
Diritti, avvertimenti e limiti: l’ossatura dell’art. 64 c.p.p.
Questo paragrafo introduce le garanzie che valgono sempre, a prescindere dalla tipologia di interrogatorio.
La logica è semplice: l’ordinamento vuole informazioni affidabili senza sacrificare libertà morale e autodeterminazione dell’interrogato.
Gli avvertimenti obbligatori e cosa succede se mancano
Prima della prima domanda, l’autorità deve comunicare in modo chiaro che: le dichiarazioni potranno essere utilizzate contro la persona; esiste la facoltà di non rispondere; dichiarazioni che riguardano la responsabilità di altri possono far assumere, per quei fatti, l’ufficio di testimone (con i relativi obblighi).
L’omissione dei primi due avvisi comporta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese; la mancanza del terzo impedisce l’uso erga alios. Tutto ciò discende dall’art. 64 c.p.p. come interpretato dalla giurisprudenza.
Libertà morale e divieto di tecniche coercitive
È vietato qualunque metodo idoneo a influenzare la volontà o ad alterare memoria e capacità di valutazione: ipnosi, narcoanalisi, pressioni o intimidazioni sono bandite.
Gli approcci di scuola straniera (come il “Reid technique”) vanno filtrati alla luce di questo divieto; i modelli moderni e non suggestivi di intervista (es. intervista cognitiva, approach PEACE) risultano compatibili solo se rispettano la libertà morale.
Silenzio, risposte selettive e memoria difensiva
L’indagato può tacere integralmente o selezionare le domande cui rispondere; può anche depositare una memoria difensiva a firma del difensore, utile quando serve fissare una versione coesa evitando insidie di domande suggestive o multi-tema.
La facoltà di non rispondere non blocca il procedimento e non costituisce, di per sé, elemento probatorio a carico.
Operatività: convocazione, verbalizzazione e registrazioni
Questo blocco spiega cosa succede in pratica: dall’“invito a presentarsi” alla chiusura del verbale, comprese durata, pause e modalità di documentazione.
Invito a presentarsi, assenza, accompagnamento coattivo
L’atto di convocazione deve indicare fatto contestato, data, ora, luogo e avviso al difensore. In caso di assenza ingiustificata può disporsi l’accompagnamento coattivo, nei limiti e con le forme previste dal codice.
La presenza dell’avvocato è condizione essenziale: se non c’è un difensore di fiducia, viene nominato un difensore d’ufficio e l’interrogatorio non può svolgersi senza la sua effettiva assistenza.
Come si documenta: verbale, audio e video
Le dichiarazioni confluiscono in un verbale da leggere e sottoscrivere; in varie ipotesi la registrazione audio o audiovisiva è privilegiata o obbligatoria (es. interrogatorio dell’arrestato/fermato davanti al P.M.; più in generale, dopo le riforme recenti la riproduzione audiovisiva è la modalità preferita per documentare gli atti dichiarativi).
È ammesso il collegamento da remoto quando le condizioni tecniche e le garanzie difensive lo consentono.
Le copie ufficiali del verbale/registrazione sono rilasciabili secondo le regole d’ufficio, mentre registrazioni “private” con il telefono personale possono sollevare profili di privacy e ammissibilità: meglio richiedere copia ufficiale.
Durata, orari e pause
La legge non fissa un “cronometro”, ma impone un interrogatorio leale e non vessatorio: sono ammesse pause per consultare il difensore o per esigenze di salute; in orario notturno valgono criteri di ragionevolezza e tutela della persona.
Se servono approfondimenti o accesso agli atti, si può chiedere sospensione o rinvio.
Interrogatorio di garanzia: tempi, finalità e strategia
L’interrogatorio di garanzia si tiene davanti al giudice quando è stata applicata una misura cautelare; serve a verificare che i presupposti resistano al vaglio del contraddittorio.
I termini sono stringenti: in caso di custodia in carcere l’interrogatorio va svolto entro 5 giorni; per misure meno afflittive (come gli arresti domiciliari) i termini sono in genere fino a 10 giorni. Il mancato rispetto fa venir meno la misura, salvo specifiche precisazioni giurisprudenziali sui casi particolari.
In questa sede il difensore può puntare su chiarimenti e memoria, oppure chiedere un rinvio breve se occorrono atti o consulenze urgenti.
Interrogatorio preventivo: quando conviene
Le riforme più recenti hanno introdotto o rafforzato l’interrogatorio preventivo, pensato per anticipare il contraddittorio prima dell’adozione della misura personale, con correlato obbligo di discovery su quanto si contesta.
È uno strumento garantista, ma l’accesso richiede condizioni specifiche e non sempre risulta praticabile; la prassi lo considera istituto di nicchia, utile quando un confronto immediato con il giudice può neutralizzare una cautelare imminente.
PM, GIP e polizia giudiziaria: chi fa cosa e con quali limiti
Nel penale l’interrogatorio investigativo spetta al P.M., che può delegare la P.G. nei casi e con i limiti di legge; il G.I.P. interviene per l’interrogatorio di garanzia. La P.G., fuori dall’interrogatorio, può raccogliere sommarie informazioni: se il dichiarante si auto-incolpa o emergono indizi a suo carico, occorre “cambiare marcia” e garantire le forme dell’interrogatorio (difensore, avvisi ex art. 64).
Questa transizione tutela l’affidabilità dell’atto e la utilizzabilità delle dichiarazioni.
Quando parlando di terzi diventi testimone
Se durante l’interrogatorio l’indagato rilascia dichiarazioni etero-accusatorie, per quei fatti — e solo per quelli — può assumere l’ufficio di testimone (con obbligo di verità), a condizione che sia stato reso l’apposito avvertimento; diversamente, quelle parti non sono utilizzabili erga alios. È un passaggio delicato che incide sulla strategia difensiva e va gestito con il difensore.
Civile VS Penale: perché “interrogatorio” non significa sempre la stessa cosa
Nel processo civile l’“interrogatorio formale” è un mezzo di prova richiesto dalla controparte e mirato a provocare una confessione giudiziale su circostanze specifiche; l’“interrogatorio libero” (o non formale) è uno strumento esplorativo del giudice, privo di valore probatorio, utile per chiarire i fatti e favorire conciliazione o transazione.
Nel penale, come visto, l’interrogatorio è regolato con garanzie stringenti e ha natura anche difensiva.
Questa distinzione aiuta a evitare fraintendimenti terminologici quando si consulta dottrina e prassi.
Soggetti vulnerabili, minori e interprete: tutele rafforzate
Quando l’interrogato è minore o persona vulnerabile, si utilizzano accorgimenti come audizione protetta o incidente probatorio per evitare traumi e suggerimenti.
Il setting di ascolto e il tipo di domande (preferenza per domande aperte, divieto di domande suggestive) sono cruciali per la qualità della prova.
Se l’interessato non parla italiano, ha diritto a interprete e alla traduzione degli atti essenziali; la violazione può comportare nullità o inutilizzabilità.
FAQ sull'interrogatorio investigativo
Posso rifiutarmi di rispondere? Sì. La facoltà di non rispondere è un diritto; puoi anche rispondere solo ad alcune domande. Valuta con il difensore se depositare memoria scritta.
Rischio reati se non rispondo? Tacere non integra reato; è diverso mentire sulle generalità o rendere falsa testimonianza dopo aver assunto l’ufficio di testimone su fatti altrui.
Serve per forza l’avvocato? Sì: senza difensore l’interrogatorio non si fa. Se non ne hai uno, la legge prevede la nomina d’ufficio.
Posso farmi accompagnare da un familiare o da un consulente? La stanza è riservata a autorità, indagato e difensore. Il consulente tecnico lavora con l’avvocato e può assistere in forme e limiti stabiliti; i familiari non partecipano all’atto.
Posso registrare con il telefono? Meglio evitare: chiedi copia ufficiale del verbale o della registrazione effettuata dall’autorità; registrazioni personali pongono problemi di privacy e ammissibilità.
L’interrogatorio deve essere video-registrato? Molte prassi — spinte dalle riforme — privilegiano l’audiovisivo per atti dichiarativi; in alcune ipotesi è obbligatorio.
Se arrivano “nuove accuse” durante l’atto? Vanno rinnovati gli avvisi e garantita assistenza difensiva anche sui nuovi fatti.
Quando si usa il remoto? È ammesso in casi specifici e con garanzie integre (difesa, riservatezza, qualità audio-video), secondo istruzioni organizzative degli uffici.
Tecniche, psicologia e qualità della prova: cosa è lecito aspettarsi
Nel contesto italiano contano le domande neutrali, la struttura aperta e la gestione dei tempi per non stressare memoria e attenzione.
Le tecniche ad alto tasso di suggestione non sono compatibili con il divieto di cui all’art. 64; per contro, l’intervista cognitiva e gli approcci etici (PEACE) puntano a ricordi più accurati, nel rispetto della libertà morale.
Saper riconoscere pressioni indebite (incalzare, interrompere, riformulare in modo tendenzioso) aiuta l’indagato e il difensore a intervenire chiedendo la riformulazione o facendo mettere a verbale l’osservazione.
Differenze con l’esame in dibattimento: utilizzabilità e contestazioni
In dibattimento l’indagato diventa imputato e, se sceglie di sottoporsi all’esame, opera un diverso regime di contraddittorio e contestazioni.
Le dichiarazioni rese in interrogatorio possono fungere da base di contestazione; l’assetto delle garanzie dell’art. 64 è proprio della fase investigativa.
Questa distinzione pesa su strategia e tempistiche della difesa.
Conclusione
L’interrogatorio investigativo è un equilibrio delicato: strumento di accertamento per l’autorità, ma soprattutto garanzia difensiva per la persona.
Conoscere avvertimenti, limiti, tempi e differenze tra investigativo, di garanzia e sommarie informazioni ti mette nelle condizioni di scegliere consapevolmente se parlare, tacere o scrivere.
Il principio guida resta uno: nessuna efficacia istruttoria può valere più della libertà morale della persona e della correttezza delle forme previste dalla legge.
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